Notificate le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia

9 Maggio 2023
- di
Redazione JN
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Collegio di Garanzia dello Sport del Coni riunito dientro a un tavolo rivela le motivazioni della sentenza Juventus
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MOTIVAZIONI SENTENZA JUVENTUS - Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, dopo il ricorso della Juventus nei confronti della Procura Federale della Figc, ha notificato le motivazioni della sentenza che ha portato all’annullamento della penalizzazione di 15 punti.

Juventus, le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia e le conseguenze

In sostanza nel documento, di ben 75 pagine, si dice che il club bianconero è stato riconosciuto colpevole dei capi d’accusa ed è stato riconosciuto come legittimo l’uso dell’articolo 4. Per questo è presumibile che la Juventus potrebbe essere nuovamente penalizzata, e questa volta dei 9 punti richiesti inizialmente dall’accusa. 

Entro 30 giorni è attesa la nuova sentenza della Corte Federale D’Appello a cui seguiranno nuove motivazioni. Dopo le quali la Juventus potrà eventualmente ricorrere nuovamente al Collegio di Garanzia dello Sport.

Un estratto del documento della Collegio di Garanzia

“La questione che aveva condotto al deferimento degli attuali ricorrenti era la ritenuta avvenuta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano stati ritenuti fittizi. Dopo il proscioglimento dei deferiti la Procura Federale ha, tuttavia, ricevuto una rilevantissima documentazione dalla Procura della Repubblica di Torino, dalla quale è emerso che effettivamente, come la Procura aveva sostenuto sin dal suo iniziale deferimento, vi era stata una voluta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi.

La precedenza sentenza - si legge ncora - non può ritenersi in contrasto con i principi sul giusto processo, tenuto conto che, anche su fatti nuovi e decisivi che possono essere oggetto di una possibile revocazione di una precedente decisione, ai sensi del contestato art.63, comma 1, lettera d), del Cgc della Figc, le parti hanno la possibilità di difendersi nella nuova (eventuale) fase del giudizio davanti alla Corte Federale d’Appello, come è avvenuto nella fattispecie, e possono in tale sede far valere ogni eventuale loro ragione. I fatti emersi dagli atti successivamente acquisiti dopo le due precedenti sentenze federali di proscioglimento sono, peraltro, pacificamente rilevanti ai fini disciplinari, come ritenuto dalla Corte Federale, e quindi decisivi ai fini di un rinnovato giudizio che poteva essere solo di revocazione, in relazione ai fatti già contestati, tenuto conto che il giudizio su tali contestazioni si era concluso con il proscioglimento dei deferiti a causa anche della mancata conoscenza degli elementi che erano stati poi trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino”.

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